Correttivo Ter CCIII – soddisfazione parziale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca ai sensi dell’art. 84, c. 5 CCII.

3 Settembre 2024by Maurizio Pocetti

Il 4.9.2024, il Consiglio dei ministri ha approvato il Correttivo-Ter al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), inserendo modifiche strutturali, che anelano a dirimere alcune tra le maggiori problematicità, finora emerse nell’applicazione del Codice. Tra queste, figura l’introduzione tout-court dell’articolo 118-bis, riguardante il tema delle modifiche al piano in ambito concordatario.

La riformulazione dell’art. 112, comma 2, lett. d – CCII – prevede che Il tribunale deve considerare se l’adesione di una classe di creditori è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza, assicurando che le decisioni riflettano accuratamente il consenso delle varie classi di creditori. Questa modifica garantisce che il processo di omologazione sia più equo e rappresentativo degli interessi di tutti i creditori coinvolti. Il cross class cram down permette di superare l’opposizione di alcune classi di creditori, a condizione che il piano sia approvato dalla maggioranza delle classi, rendendo più flessibile e praticabile il processo di risanamento.

Il nuovo articolo 23, comma 2-bis del Codice, introdotto proprio con il correttivo, prevede che le imprese che accedono alla composizione negoziata della crisi possano stipulare accordi con le agenzie fiscali per la riduzione e dilazione di pagamento dei debiti fiscali, inclusi quelli relativi all’IVA che inizialmente si riteneva rientrasse tra le “risorse proprie dell’Unione Europea”, il cui stralcio non sarebbe stato possibile.

Secondo la decisione UE-Euratom 2020/2053 del Consiglio dell’Unione Europea, del 14 dicembre 2020, sono considerate risorse proprie dell’Unione le entrate derivanti da:

  • risorse tradizionali come prelievi, premi, importi supplementari compensativi e dazi;
  • un prelievo dello 0,30% sul gettito IVA;
  • un contributo basato sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati;
  • un’aliquota di prelievo applicata al reddito nazionale lordo degli Stati membri.

Pertanto, l’IVA, ad eccezione della quota dello 0,30%, non è considerata una risorsa propria dell’Unione Europeaquindi ad oggi all’interno della CN è possibile la riduzione del debito IVA.

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