Liquidazione controllata e contratto di assicurazione sulla vita

3 Gennaio 2019by Maurizio Pocetti

Secondo il Tribunale di Parma il contratto di assicurazione sulla vita, stipulato dal debitore in bonis,, stante l’impignorabilità ex art 1923 c.c., dei crediti derivanti dal non disciolto contratto, detti crediti rientrano tra le “cose” non compresi nel fallimento, ex art 46 l.f. n 5, con la conseguenza che il curatore non è legittimato a chiedere lo scioglimento del contratto per acquisire alla massa il corrispondente valore di riscatto, potendo solo agire in revocatoria in relazione ai premi pagati, ove il contratto sia stato stipulato non per finalità previdenziali, ma in pregiudizio dei creditori. Estese tali considerazioni, alla liquidazione controllata, e nell’ottica di una prognosi delle attività devolute al Liquidatore ex art 274 CCII, il Tribunale ha richiesto di acquisire documentazione idonea a comprovare la circostanza che il contratto di assicurazione ed il versamento dei premi non abbia comportato un pregiudizio alle ragioni dei creditori, tenuto conto della genesi e della progressione della situazione debitoria della ricorrente.

Dall’anali condotta dal gestore è emerso che i premi versati inerenti la polizza vita non hanno comportato un pregiudizio alle ragioni dei creditori.

Da quanto precede ne emerge come logico corollario che dopo l’apertura della liquidazione controllata rimane in vigore, nei sensi e nei limiti di cui all’art. 1924 c.c., il contratto di assicurazione sulla vita, stipulato dal fallito in bonis, e, stante l’impignorabilità ex art. 1923 c.c., dei crediti del fallito derivanti dal non disciolto contratto, detti crediti rientrano tra le “cose” non comprese nella liquidazione, ex art. 268, comma 4, con la conseguenza che il liquidatore non è legittimato a chiedere lo scioglimento del contratto per acquisire alla massa il corrispondente valore di riscatto, potendo solo agire in revocatoria in relazione ai premi pagati, ove il contratto sia stato stipulato non per finalità previdenziali, ma in pregiudizio dei creditori.

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