La prescrizione dei crediti tra fallimento e concordato

Ai fini della valutazione sulla prescrizione di un diritto di credito insinuato in un fallimento dichiarato a seguito della risoluzione della procedura minore di concordato preventivo occorre verificare se il creditore poteva, durante la fase del concordato e in quella dell’esecuzione a seguito dell’omologa, esercitare il proprio diritto di credito, che, a norma dell’art. 2935 c.c., segna il momento in cui la prescrizione inizia a decorrere. La giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Roma 7.7.2021; Trib. Roma 3.2.2021) ha sostenuto che durante la procedura di concordato preventivo il termine di prescrizione deve ritenersi sospeso perché il creditore non può esercitare il proprio diritto di credito, in forza del combinato dettato dagli artt. 168 e 184 l.fall., ma la Cassazione costantemente assume (cfr. tra le più recenti, Cass. Civ. 20889/2021; 20642/2019; 29982/2018) che il titolare di un diritto di credito nei confronti di un soggetto sottoposto alla procedura di concordato preventivo è tenuto ad interrompere i termini di prescrizione secondo le modalità e gli strumenti indicati dagli artt. 2943-2945 in quanto l’ammissione del debitore ad una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni non costituisce un impedimento giuridico per il creditore a far valere il proprio diritto, essendo sempre consentito allo stesso promuovere un giudizio di accertamento o di condanna.

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