La questione della natura prededucibile dei professionisti che hanno assistito il debitore è stata definitivamente risolta con le modifiche al CCII inserite all’art. 3 del correttivo ter che modifica l’art. 6, comma 1, lettera d), CCIII inserendo il riconoscimento della prededuzione ai creditori professionisti per prestazioni funzionali al buon esito anche quando richiesto dal debitore.