SOVRAINDEBITAMENTO
Cos’è il sovraindebitamento
Un soggetto (piccolo imprenditore o consumatore) si trova in uno stato di sovraindebitamento quando:
a) è in una situazione di perdurante squilibrio tra i debiti che ha contratto ed il patrimonio liquidabile necessario per pagarli;
b) è irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle proprie obbligazion
Tali soggetti (persone fisiche e giuridiche) che si trovano in tale stato di sovraindebitamento irreversibile, da alcuni anni, possono accedere ad una procedura (molto simile a quella di concordato preventivo) che consente loro di pagare parzialmente i propri debiti (secondo tempi e modalità concordate con il giudice e con i creditori), a saldo e stralcio (ovvero liberandosi completamente delle proprie obbligazioni).
Sempre più persone fanno ricorso alle procedure di sovraindebitamento per risolvere i propri problemi di debiti.
Moltissime famiglie italiane vivono con grande difficoltà perché sommerse dai debiti e non sanno che oggi esiste la possibilità di uscire dall’incubo dei propri debiti, legalmente e a testa alta.
La finalità principale della legge sul sovraindebitamento è quella di permettere legalmente al debitore di pagare quanto gli è possibile e di vedersi cancellato il debito che è accertato non può essere pagato. E’ quindi possibile pagare il giusto per liberarsi dal debito e tornare una persona serena.
Avviare una procedura di Sovraindebitamento è una pratica lunga e complessa che necessita quindi di un costante affiancamento svolto da professionisti esperti in materia.
Lo studio affianca famiglie e i piccoli imprenditori in difficoltà a uscire dall’incubo dei debiti offrendo una consulenza professionale alla portata di tutti.
Con riguardo al presupposto soggettivo, in relazione alla fattispecie societaria, le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ed in particolare la liquidazione controllata (ed il concordato minore), possono interessare anzitutto le società agricole, le società sottosoglia e le start-up innovative, cui si aggiungono ulteriori società genericamente evocate, le quali, in base alla previsione di chiusura della disposizione definitoria, non sono assoggettate ad altre procedure concorsuali.
Un’impresa (seppur soggetta alla disciplina fallimentare) non fallisce se, negli ultimi tre anni di esercizio precedenti al deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se dura da meno di tre anni):
1. ha ottenuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro;
2. ha realizzato ricavi lordi (cioè un fatturato complessivo) per un importo annuo inferiore o uguale a 200.000 euro (basta aver superato il limite per un solo anno e si diventa assoggettabili al fallimento);
3. se ha un ammontare totale di debiti, anche non scaduti, inferiore o uguale a 500.000 euro (limite previsto per i debiti esistenti all’atto dell’istanza di fallimento)