Il terzo decreto correttivo al D.Lgs. n. 14/2019, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 10 giugno ’24, è intervenuto con modifica sostanziale su alcune norme del Codice della Crisi statuendo che le imprese in crisi potranno accedere alla CNC:
(i) Allorquando pende un’stanza di liquidazione giudiziale proposta da un terzo (per es. un creditore o il PM);
(ii) dopo quattro mesi dalla rinunzia da parte dell’imprenditore ad una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche preceduta da un ricorso c.d. in bianco (art. 44, comma 1, lettera a, CCII), ovvero una domanda di concordato minore (ex art. 74 CCII) o con ricorso per le misure protettive richieste nle corso delle trattative e prima del deposito di una domanda di omologazione di un a.d.r. (art. 54, comma 3, CCII).
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