Il Governo Meloni ha modificato l’articolo 11 del TUIR “Determinazione dell’Imposta” contenente le Aliquote Irpef per scaglioni di reddito.
La modifica riguarda l’articolo 11, comma 1 del TUIR – “Determinazione dell’imposta“, che diventa il seguente testo:
“L”imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 28.000 euro, 23 per cento; b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; c) oltre 50.000 euro, 43 per cento”.
Sono state accorpate le prime due aliquote con una riduzione dell’Irpef del 2% dal 2024 rispetto al 2023 (del 4% dal 2021). Questa modifica normativa è stata introdotta dall’art. 1 – Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche del Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 denominato “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi“, che ha previsto al comma 1 che: “1. Per l’anno 2024, nella determinazione dell’imposta sul reddito sulle persone fisiche, l’imposta lorda e’ calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.
Si tratta di una sostituzione delle aliquote per il solo anno 2024. Accanto alla sostituzione delle aliquote Irpef per l’anno 2024, il Decreto che attua il primo modulo della riforma dell’Irpef, al comma 2 dell’art. 1 ha anche modificato la detrazione per lavoro dipendente ed al comma 3 il trattamento integrativo (ex bonus Renzi).