Sempre piu’ Tribunali confermano l’orientamento che i compensi dei consulenti del debitore nelle procedure di sovra indebitamento non son prededucibili in quanto estranei all’art 6 CCII e nonostante l’art 277 CCII bensì privilegiati quindi da insinuare al passivo della LC con la possibilità per il liquidatore di chiedere la restituzione delle somme percepite ante aperture se possibili di azioni revocatorie al fine di ristabilire la par condicio.