L’art. 1, comma 67 della L. n. 220 del 2010 prevede che “La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, è POSTA A BASE delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto…” ragion per cui la base imponibile accertata ai fini dell’imposta sulle scommesse deve essere considerata come base di partenza per le rettifiche ai fini della determinazione dell’imponibile ai fini fiscali.