In tema di concordato semplificato, la revoca ex art. 106 CCII, richiamato dall’art. 25 sexies, ultimo comma, CCII, è consentita non solo in presenza di atti in frode, ma anche quando emerge la carenza originaria o sopravvenuta delle condizioni di apertura o ammissibilità. Tra queste rilevano la inverosimiglianza del piano, l’impossibilità di verificare la correttezza delle appostazioni contabili e la veridicità dei dati aziendali, l’omessa informativa al Tribunale e ai creditori di talune informazioni e il difetto di completezza e trasparenza in punto di indicazione del valore di liquidazione, che si traduce in un grave difetto di ammissibilità del piano