Con decreto del 29/07/2024, il Tribunale di Oristano ha accolto un ricorso per esdebitazione, ai sensi dell’art 283 del Codice della crisi e dell’insolvenza, presentato da un soggetto incapiente e versante in una situazione di sovraindebitamento a causa di “circostanze non riconducibili a comportamenti dolosi o imprudenti dell’instante bensì a causa delle difficoltà familiari, lavorative e di salute, alle quali non è riuscita più a far fronte (riduzione delle ore lavorative presso la società nella quale la stessa lavorava, motivi di salute che l’hanno costretta a licenziarsi, crisi post pandemica durante l’esercizio dell’attività imprenditoriale, accumulo di debiti per finanziamenti)”, concedendo all’istante i relativi benefici.
Il Giudice ha appurato la sussistenza dei “presupposti di cui all’art. 283 comma 1, trattandosi di persona fisica sovraindebitata e incapiente, mai ammessa in precedenza al beneficio, che gode di un reddito appena sufficiente al soddisfacimento delle esigenze quotidiane di vita e non è titolare di alcun bene mobile o immobile rilevante (…), nonché di qualsivoglia utilità (presumibilmente anche in chiave prospettica) da poter offrire ai creditori”.