Art 283 ccii : “Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%”. Per quanto riguarda la “meritevolezza” del debitore, la norma è chiara nello specificare, nel comma 7 dell’art. 283, che il giudice, nel compimento delle sue valutazioni “assunte le relative informazioni” accerta “l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebito”.
Quando non si dispone delle possibilità economiche per pagare i creditori, né è presumibile che ciò avvenga nel futuro imminente, è possibile ottenere dal giudice la cancellazione dei debiti a seguito di una particolare procedura chiamata «esdebitazione senza utilità».
La normativa – introdotta dalla legge 176/2021 (che ha convertito il decreto legge 137/2000) ed in vigore dal mese di dicembre 2020 – costituisce un grosso beneficio per coloro che, senza averne colpa, sono nella condizione di sovraindebitamento e, nello stesso tempo, sono altresì «incapienti» ossia non posseggono né redditi, né patrimoni (mobiliari o immobiliari) per far fronte agli impegni assunti.
l’esdebitazione dell’incapiente è la possibilità concessa al debitore, a certe condizioni, di ottenere la completa liberazione dai propri debiti anche senza offrire contropartite ai suoi creditori (l’obbligo torna a rivivere solo se, nei quattro anni successivi, sopravvengono utilità tali da consentire il pagamento dei debiti in una misura pari almeno al 10 per cento).
Pertanto, il debitore sovraindebitato incapiente che non è in grado, nemmeno in prospettiva, di offrire ai creditori alcuna utilità può fare domanda di esdebitazione al giudice, con l’ausilio necessario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) incaricato di redigere una relazione particolareggiata sul debitore.
Il giudice può concederla se il debitore è meritevole. All’Organismo di composizione della crisi spetta dunque una valutazione preliminare, senza la quale la domanda di esdebitazione non potrebbe essere neppure presentata. La domanda viene poi depositata in tribunale, al quale compete la decisione finale.
Per effetto dell’esdebitazione il debitore non deve pagare i creditori insoddisfatti: si tratta di un’esdebitazione “senza utilità” perché a fronte del beneficio goduto non vi sono utilità riconosciute ai creditori, salvo però la possibilità di godere di eventuali redditi o beni che dovessero eventualmente pervenire al debitore nei quattro anni dall’esdebitazione.